Marciana Marina, Gennaio 2022.
REGOLAMENTO INTERNO
Il presente regolamento ha per oggetto le gestione dell’Approdo di Marciana Marina sub concesso alla Società Marina di San Vincenzo S.p.a. dal Comune di Marciana Marina.
Copia del presente documento e dei suoi successivi aggiornamenti saranno esposti nella bacheca degli Uffici, a disposizione degli utenti e/o frequentatori e potranno essere rilasciati a semplice richiesta dell’interessato.
Per il solo fatto che gli utenti e/o frequentatori accedano alle aree dell’Approdo, è da ritenersi che le norme contenute nel presente documento siano conosciute e rispettate.
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Art. 1
ORARIO DELLA MARINA
La Marina osserverà i seguenti orari:
Dal 1° maggio al 30 settembre e festività Pasquali:
tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 20.00.
Dal 1° di ottobre al 30 aprile (escluso festività Pasquali)
dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
In caso di urgenza sarà garantita la reperibilità di un ormeggiatore al numero telefonico 3407960008.
I clienti le cui imbarcazioni sono ormeggiate in banchina o presso i pontili galleggianti, saranno dotati di badge per l’ingresso ai servizi igienici e possono derogare (ma a loro esclusivo rischio e pericolo e comunque nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti) a osservare gli orari sopra indicati.
Gli utenti sono espressamente informati ed ammoniti che nell’area possono trovarsi ostacoli, materiali vari, attrezzature, canalizzazioni e quant’altro impone una particolare attenzione nel transito e nella sosta e che nell’ambito del porto di Marciana Marina vengono svolte operazioni di lavoro comportanti spostamento di mezzi e di carichi sospesi, dai quali guardarsi con attenzione.
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Art. 2
SERVIZI PER ALAGGI E VARI
Il varo e l’alaggio delle unità da diporto sono autorizzati solo nelle aree appositamente destinate per tale uso, dove i mezzi di sollevamento autorizzati forniranno le prestazioni richieste.
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Art. 3
ORMEGGI IN BANCHINA ED AI PONTILI GALLEGGIANTI
Le imbarcazioni all’ormeggio nell’approdo devono, a cura dei rispettivi comandanti o dei loro aventi o danti causa, essere prive di infiltrazioni di acqua salata o piovana e in perfetta efficienza anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell’imbarcazione, di una o più pompe di sentina funzionanti, di un sufficiente numero di parabordi e cime di adeguata tipologia, dimensione e lunghezza, in perfette condizioni e comunque tali da scongiurare, in relazione alle condizioni meteo-marine in atto e future (in caso di “tempo” in peggioramento), ogni rischio di rottura o cedimento dell’ormeggio che possa anche solo potenzialmente creare pericolo di danno all’imbarcazione stessa e/o agli altri utenti del porto e/o alle strutture della Marina. L’ormeggio deve essere effettuato da parte del comandante utilizzando almeno due trappe di prua (assicurate ai corpi morti dell’approdo) in modo tale da scongiurare danni in caso di rottura accidentale di un sistema di ormeggio; per le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 20 metri vi è l’obbligo di dare fondo alle ancore.
Ogni imbarcazione deve essere ormeggiata secondo le corrette regole della marineria. La Società Marina di San Vincenzo S.p.a. non è tenuta a verificare l’idoneità dell’ormeggio eseguito né a prestare assistenza alle manovre di attracco o disormeggio che saranno eseguite dal comandante e dal proprio equipaggio.
La Marina di San Vincenzo S.p.a pertanto declina qualsiasi responsabilità per eventuali sinistri e danni (diretti ed indiretti) occorsi alle imbarcazioni e/o a cose e/o persone dalle stesse trasportate; senza che mai possa esserle eccepita una qualche responsabilità qualora il personale dell’approdo abbia prestato una qualche assistenza alla manovra: la manovra viene infatti sempre seguita sotto la direzione del comandante dell’imbarcazione.
La manovra deve intendersi terminata solamente allorquando l’imbarcazione è saldamente ormeggiata (con due trappe a prua (o ancore) e due a poppa) e ha spenti i motori.
L’approdo offre ormeggi (in banchina o ai pontili galleggianti) sufficientemente protetti dai venti, fatta eccezione da quelli provenienti dal primo quadrante. Ad ogni imbarcazione, sarà assegnato un posto barca che non potrà essere cambiato senza preventiva autorizzazione della Società Marina di San Vincenzo S.p.a. la quale, di contro, si riserva la facoltà di cambiare in ogni momento il posto barca assegnato in relazione alle proprie esigenze logistiche.
La Gestione dell’approdo, senza assumere responsabilità alcuna, è fin d’ora autorizzata dal proprietario o suoi aventi causa a spostare e rimuovere l’imbarcazione erroneamente posizionata ed a risistemarla al posto assegnatogli.
Non è consentito mettere in moto le eliche con la barca ormeggiata, né tenere in moto motori principali o ausiliari nelle ore notturne, né per più di 20 minuti nelle ore diurne.
È vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all’ormeggio con il/i motore/i principali in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.
Per l’ormeggio di poppa sarà cura del comandante utilizzare molle estensorie di adeguato diametro e posate a cura dello stesso.
In ogni caso, sulle fiancate devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni della barca e in numero sufficiente per evitare danni alla propria e alle altrui imbarcazioni.
L’ormeggio di fianco (c.d. all’inglese) sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Società Marina di San Vincenzo S.p.a. e per brevi periodi.
In caso di temporanea e/o breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza, deve essere completamente ritirata.
Il proprietario (comandante), l’equipaggio o il guardiano dell’imbarcazione sono tenuti ad operare e a prestare massima attenzione durante la fase di ormeggio fino al completamento dell’operazione ed a collaborare (come ad esempio allargandosi oppure stringendosi nell’ormeggio) e fare quant’altro serva per facilitare il movimento di altre imbarcazioni.
L’utente che si assenti per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla gestione dell’Approdo.
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Art. 4
INTRODUZIONE DI ANIMALI
All’interno dell’Approdo gli animali domestici sono ammessi.
In ogni caso per tutta l’area del porto, dovranno essere tenuti sotto controllo al fine di evitare che possano arrecare disagio agli utenti o sporcare. I cani devono essere tenuti con guinzaglio e museruola.
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Art. 5
AFFONDAMENTO DI UNA BARCA
Qualora un’imbarcazione affondi nello specchio acqueo dell’Approdo, il proprietario è obbligato alla rimozione e/o allo smantellamento del relitto soltanto dopo aver ottenuto l’approvazione da parte della Società Marina di San Vincenzo S.p.a. ed il nulla osta dall’Autorità Marittima.
In mancanza di quanto sopra o in caso di assenza del proprietario/Comandante, la gestione dell’Approdo è fin d’ora autorizzata dal proprietario dell’imbarcazione al recupero del relitto, senza assunzione di responsabilità alcuna e con addebito allo stesso delle relative spese.
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Art. 6
INCENDI
Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di eventuali incendi sono a carico dell’utente responsabile, cui farà carico altresì l’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature della Marina.
Ogni imbarcazione ormeggiata nell’approdo dovrà essere assicurata all risk e per incidenti con esclusione del diritto di rivalsa verso la Marina di San Vincenzo S.p.a.
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Art. 7
NORME GENERALI E DIVIETI
I proprietari/armatori o i loro aventi causa, al momento dell’arrivo in Porto, sono tenuti a consegnare al Gestore dell’Approdo, anche in fotocopia, i documenti di bordo, ossia la Licenza di navigazione dell’imbarcazione, nonché copia del documento di identità del proprietario/armatore/comandante che effettua l’ormeggio.
Al fine di contrastare il diffondersi di malattie infettive ed allo scopo di garantire la sicurezza sanitaria del naviglio e del porto medesimo, la navigazione e la sosta nell’approdo – anche temporanea e/o transitoria – dell’imbarcazione da diporto deve avvenire con scrupolosa osservanza da parte di tutti gli utenti (proprietari, equipaggi ed ospiti) della normativa nazionale ed internazionale in materia di prevenzione del rischio sanitario, con obbligo di osservanza di ogni provvedimento della competente Autorità Sanitaria. In relazione al rischio sanitario connesso all’insorgenza e diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (in particolare, l’infezione da Co.vi.d-19), ove disposto dalla normativa, il proprietario/comandante di ogni imbarcazione in ingresso nell’approdo deve preliminarmente alle operazioni di sbarco provvedere a compilare e trasmettere al competente Ufficio Sanità Marittima del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, la “Dichiarazione marittima di sanità per il diporto”, ovvero equivalente dichiarazione afferente la composizione e lo stato di salute delle persone presenti a bordo per l’ottenimento dello stato di “libera pratica sanitaria” oppure del “nulla-osta” della Autorità Sanitaria. In ogni caso, laddove le persone imbarcate dovessero presentare condizioni patologiche, il proprietario/comandante dell’imbarcazione deve immediatamente comunicare la circostanza alle locali Autorità Sanitarie ed attendere le successive disposizioni prima di scendere a terra.
La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall’Autorità Marittima e dovrà svolgersi alla velocità massima di 3 nodi.
Ogni cliente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del numero, tipo e dimensione delle cime di ormeggio, così come del loro stato di usura.
La Società Marina di San Vincenzo S.p.a. si riserva la facoltà di variare, anche temporaneamente, il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo particolari, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.
L’accesso ai pontili è vietato ai terzi al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica, di riservatezza e confort dei Clienti, titolari di posto barca.
Al fine di limitare l’emissione di onde elettromagnetiche, durante la navigazione e la sosta nello specchio acqueo portuale è vietato l’uso del radar.
È vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell’ambito dell’approdo, sia in mare che su banchine, moli e pontili; il proprietario dell’imbarcazione o i suoi aventi causa risponderanno personalmente e direttamente delle eventuali violazioni in materia ambientale che la Competente Autorità dovesse rilevare, manlevando e garantendo indenne la Marina di San Vincenzo S.p.a.di ogni e qualsiasi responsabilità e sanzione, anche di natura amministrativa/pecuniaria.
È altresì vietato l’uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.
Per favorire il ritiro dei rifiuti domestici prodotti a bordo i clienti ed utenti devono usare esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti ingombranti, speciali o liquidi, devono fare uso delle apposite installazioni rivolgendosi alla Gestione dell’Approdo .
Nell’ambito del Porto Turistico è vietato l’uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.
Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni che comportino disagi o molestia agli altri clienti dovranno essere effettuati fuori dall’Approdo.
Nello specchio acqueo portuale e in prossimità dell’imboccatura del Porto Turistico sono vietate la balneazione, la raccolta di frutti di mare o di altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo (compresa la pesca subacquea).
È vietato altresì immergersi – in prossimità delle imbarcazioni – per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale specializzato, riconosciuto e autorizzato dalla Società Marina di San Vincenzo S.p.a. ed iscritto negli appositi registri presso l’Autorità Marittima.
È vietato ingombrare le banchine, i moli e i pontili con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, reti, attrezzature da pesca, ecc.), oggetti o materiali di qualsiasi specie compresi i rifiuti,.
Il collegamento alle prese per l’energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del cliente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.
È altresì tassativamente vietato ai clienti e ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell’energia elettrica.
Il collegamento agli erogatori dell’acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del cliente, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.
L’uso dell’acqua è consentito solo per togliere il salino dalla imbarcazione ed usando la manichetta in dotazione alla barca: operazione da svolgersi nel più breve tempo possibile ed evitando sprechi inutili; è inoltre vietato usare saponi o altri detergenti (per il lavaggio dell’imbarcazione rivolgersi in Direzione).
La Società Marina di San Vincenzo S.p.a. non risponde di eventuali incendi; in caso di incendio e/o di grave inquinamento la Marina ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.
I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate – o i loro aventi causa – devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per il gestore dell’Approdo di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo:
- Provvedere all’aerazione del vano motore prima della messa in moto di motori a benzina;
- Controllare periodicamente che non vi siano residui da perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- Controllare periodicamente che gli impianti elettrici di bordo siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- Controllare che i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido siano adeguatamente aerati;
- Controllare che gli estintori di bordo siano rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente e in perfetta efficienza;
- In caso di principio d’ incendio a bordo di un’imbarcazione, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme, sia da parte dell’equipaggio dell’imbarcazione interessata che di quello delle imbarcazioni vicine avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili, il gestore dell’Approdo, che avrà cura di segnalare l’emergenza, per i provvedimenti del caso, alle autorità competenti e agli organi dei quali sia previsto l’intervento.
La Società Marina di San Vincenzo S.p.a., secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l’imbarcazione con l’incendio a bordo e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi sono a carico del cliente responsabile, il quale sarà anche tenuto all’eventuale risarcimento di danni arrecati a terzi o agli arredi/opere portuali.
Chiunque abbia modo di constatare l’accidentale versamento di idrocarburi sul piano d’acqua o su banchine, moli e pontili, ne deve dare immediato avviso al Gestore dell’Approdo.
La Società Marina di San Vincenzo S.p.a. non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell’ambito del Porto Turistico, anche a bordo delle imbarcazioni. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell’ambito del Porto.
La pulizia ed il decoro del porto è affidata anche al buon senso ed alla educazione degli utilizzatori: chi sporca deve provvedere alla pulizia e allo smaltimento a propria cura e spese. Nel caso che tali operazioni non vengano effettuate, la Marina di San Vincenzo S.p.a. addebiterà l’onere della pulizia e dello smaltimento dei rifiuti.
E’ fatto divieto agli utenti di arrecare molestie o creare disturbo agli altri frequentatori del Porto con comportamenti inadeguati; è proibito schiamazzare in area portuale e mantenere il volume alto degli apparecchi di riproduzione musicale e della radiotelevisione, sopratutto in oriario notturno.
I servizi igienici e le docce sono posti lungo il molo di sopraflutto e la pulizia degli stessi è effettuata giornalmente dal Società Marina di San Vincenzo S.p.a. Si raccomanda di rispettare le destinazioni assegnate (WC donne – WC uomini) e l’uso corretto delle stesse.
Ai fini e per gli effetti delle norme di cui al D.lvo 81/’08 sulla sicurezza, e successive modifiche e integrazioni, chiunque acceda all’Approdo si dovrà attenere, per quanto di competenza, a quanto prescritto nelle medesime, nonché alle segnalazioni poste all’ingresso del portoe alle indicazioni contenute.
A titolo esemplificativo è vietato:
- Gettare in acqua rifiuti o qualunque altro oggetto al di fuori degli appositi contenitori (i rifiuti urbani devono essere gettati nei bidoni che per altro devono essere tenuti sempre ben chiusi);
- Compiere atti di disordine, vandalismo, o altro che possa compromettere la tranquillità del prossimo;
- Eseguire lavori di qualsiasi genere e/o far eseguire lavori da personale esterno alla gestione dell’Approdo, se non autorizzati per iscritto;
- Sostare nella zona di alaggio e varo;
- Usare attrezzature della Società Marina di San Vincenzo S.p.a.;
- Lasciare l’imbarcazione ad altre persone senza aver avvisato anticipatamente la gestione dell’Approdo;
- La balneazione, le immersioni subacquee, la pesca di ogni tipo, la raccolta di frutti di mare, ecc.;
- Effettuare l’ispezione delle carene o eventuali lavori subacquei (è esclusiva pertinenza della Società Marina di San Vincenzo S.p.a. effettuare tali attività con propri operatori subacquei, in osservanza delle norme di sicurezza);
- Usare radio e hi-fi ad alto volume, fare schiamazzi, giochi rumorosi ecc. che possano disturbare la quiete pubblica;
- L’uso di qualsiasi proiettore o faro;
- Effettuare tutti quei lavori che comportino disagio o molestie agli altri utenti;
- Ingombrare le banchine, i pontili e le zone di transito con passerelle, gommoni e altri materiali in generecome reti e attrezzature da pesca (queste ultime dovranno essere posizionate negli spazi all’uopo riservati), nonché sporcare le aree a terra e le banchine a causa di lavorazioni e/o pitturazioni (in caso di inosservanza, la Società Marina di San Vincenzo S.p.a. provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato e a far pulire a spese dell’utente responsabile);
- Effettuare lo svuotamento in mare delle acque di sentina;
- Usare i servizi delle imbarcazioni quando sono ormeggiate nella acque dell’approdo (per le esigenze personali dovranno essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che la barca non sia dotata di apposite casse di raccolta liquami);
- Lavare stoviglie, suppellettili o biancheria sui pontili;
- Lavare autovetture all’interno del Marina.
- E’ vietato fare rifornimento di carburante lungo i pontili o le banchine dell’Approdo.
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Art. 8
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE IMBARCAZIONI
L’armatore che desidera far eseguire lavorazioni da ditte esterne di sua fiducia dovrà comunicare il nominativo delle stesse e potrà servirsi di esse solo dopo aver ottenuto il benestare dalla Direzione dell’Approdo. Le stesse, ove autorizzate per iscritto, dovranno prendere contatto con la Società Marina di San Vincenzo S.p.a., produrre la documentazione richiesta e operare esclusivamente durante gli orari normali dell’Approdo ed essere in regola con le assicurazioni e le norme vigenti (art. 68 C.N.).
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Art. 9
LISTINO DEI SERVIZI
I prezzi dei servizi prestati dall’Approdo sono quelli risultanti dai listini disponibili presso la Direzione. Tali listini potranno essere variati in qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso. I prezzi si ritengono al netto di imposte, tasse ed eventuali spese di trasporto.
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Art. 10
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI
I pagamenti (tutti) si intendono a vista, senza alcuna deduzione, da effettuarsi mediante rimessa diretta alla Società Marina di San Vincenzo S.p.a. .
In caso di ritardato pagamento, trascorsi 10 giorni dalla scadenza, decorreranno a favore della Società Marina di San Vincenzo S.p.a. gli interessi legali in vigore.
Eventuali forme di pagamento diverse dovranno essere concordate in fase di contratto e accettate dalle parti.
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Art. 11
COPERTURE ASSICURATIVE
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per il periodo di sosta nelle strutture dell’Approdo a cura e spese dell’armatore per la R.C. Terzi e contro i rischi d’incendio e furto, con espressa rinuncia della Società assicuratrice al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti della Società Marina di San Vincenzo S.p.a.
L’armatore, al momento della consegna dell’imbarcazione alla Marina e comunque prima del Varo, deve presentare copia della documentazione sopra descritta, unitamente alla propria dichiarazione di rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti della Società Marina di San Vincenzo S.p.a.
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Art. 12
OBBLIGHI DELLE PARTI
Sono validi soltanto gli obblighi assunti dalle parti per iscritto.
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Art. 13
OBBLIGHI DELLASOCIETA’ MARINA DI SAN VINCENZO S.P.A.
La Società Marina di San Vincenzo S.p.a. provvede con il proprio personale a effettuare i seguenti servizi:
- Pulizia dello specchio acqueo dell’Approdo;
- Pulizia delle banchine e dei pontili;
- Pulizia dei servizi igienici;
- Fornitura di allacci per l’acqua dolce e di energia elettrica, di 2 anelli per l’ormeggio poppiero e di 1 trappa per l’ormeggio prodiero presso ciascun posto barca.
- Tutti gli ulteriori servizi previsti dal DM 6/7/2016 (Marina Resort).
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Art. 14
LIMITI DI RESPONSABILITA’
La Società Marina di San Vincenzo S.p.a. non è responsabile solidamente per i danni causati da terzi o verso terzi con coloro che utilizzano i posti di ormeggio.
La Società Marina di San Vincenzo S.p.a. e le ditte autorizzate a operare nell’area dell’Approdo non rispondono di eventuali furti che dovessero verificarsi al suo interno o anche a bordo delle imbarcazioni. Analogamente, non risponde di furti di unità o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e a cose che si trovino nell’ambito dell’Approdo commessi da persone che non siano suoi dipendenti o da cose o animali non di sua proprietà.
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Art. 15
RESPONSABILITA’
L’armatore o si suoi aventi causa si assume tutte le responsabilità per violazioni di legge, violazioni del Contratto, violazioni del presente Regolamento anche se effettuate da famigliari e/o passeggeri e/o equipaggio della propria imbarcazione, violazioni delle Ditte terze anche se autorizzate a intervenire dalla Società Marina di San Vincenzo S.p.a.
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Art. 16
VALIDITA’ DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLO STESSO
Nel caso in cui l’Armatore venda l’imbarcazione di sua proprietà durante il periodo di contratto convenuto, ovvero intenda risolvere anticipatamente il medesimo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla Società Marina di San Vincenzo S.p.a., impegnandosi a pagare al medesimo, a titolo di indennizzo, una quota pari al 70% del canone riguardante il periodo revocato, salvo che l’acquirente intenda subentrare nel medesimo contratto.
Sarà causa di risoluzione anticipata del contratto per colpa dell’armatore, il mancato rispetto da parte di quest’ultimo e/o delle ditte da lui incaricate (anche se preventivamente autorizzate dalla Società Marina di San Vincenzo S.p.a.) delle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, delle disposizioni impartite dal Responsabile di Prevenzione e Protezione dell’Approdo e di quelle del presente Regolamento.
In tal caso, l’armatore si impegna a pagare il 100% del canone residuo, fatta salva la richiesta da parte della Società Marina di San Vincenzo S.p.a. della liquidazione di eventuali azioni e/o danni imputabili all’armatore stesso.
La Società Marina di San Vincenzo S.p.a. potrà recedere dal Contratto anche nel caso di altra grave inadempienza dell’armatore e/o dei suoi rappresentanti e nel caso di reiterato mancato rispetto del presente Regolamento.
Nel caso in cui l’armatore non fosse in regola con i pagamenti, ovvero scaduto il contratto la Marina di San Vincenzo S.p.a. è autorizzata sin d’ora allo spostamento e/o all’alaggio dell’imbarcazione, che verrà ricoverata a terra, con tutte le relative spese di movimentazione e sosta a suo carico e rischio.
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Art. 17
SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
La Società Marina di San Vincenzo S.p.a. si riserva il diritto di sospendere o annullare qualsiasi impegno contrattuale senza responsabilità alcuna per una delle seguenti cause:
- Guerre
- Scioperi
- Serrate
- Incendi
- Condizioni meteo proibitive
- Calamità naturali
- Indisponibilità dei luoghi
e qualsiasi altra causa non dipendente da essa stessa.
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Art. 18
DIRITTO DI RITENZIONE
Il cliente e/o proprietario dell’imbarcazione non potrà, per qualsivoglia ragione, opporre in compensazione suoi eventuali controcrediti per qualsivoglia titolo. Si stabilisce espressamente che ogni azione nei confronti della Società Marina di San Vincenzo S.p.a. sarà procedibile solo ed esclusivamente dopo che il cliente avrà onorato ogni suo debito nei confronti della stessa alla quale è dichiaratamente riconosciuto il diritto di ritenzione sull’imbarcazione, esercitabile fino a quando ogni sua pretesa non sarà stata onorata.
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Art. 19
FORO COMPETENTE
Ogni controversia a cui potesse dar luogo il contratto pattuito tra la Società Marina di San Vincenzo S.p.a. e il cliente / proprietario/ armatore sarà regolata dalla vigente Normativa Italiana e il Foro competente è in via esclusiva il Foro Giudiziario di Livorno.
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Art. 20
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento, a disposizione presso gli uffici, forma parte integrante dello stesso e si ritiene accettato in solido all’atto della firma del contratto stesso.
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Società Marina di San Vincenzo S.p.a.